Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche – Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.
In ottemperanza alle disposizioni governative di cui al decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, a far data dal 6 agosto 2021 l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con contestuale esibizione del documento di identità.
Sono esclusi dall’obbligo di essere muniti della certificazione verde COVID19 i minori fino a 12 anni e i soggetti esenti con certificazione medica specifica, come precisato dall’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Per i visitatori provenienti da Paesi che non hanno adottato le certificazioni verdi COVID19, è possibile accedere ai musei, agli altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre previa esibizione di certificazione equipollente, che contenga gli stessi dati contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e che, in caso di vaccinazione, attesti l’utilizzo di uno dei vaccini la cui somministrazione è autorizzata in Italia) e di un documento di identità. In caso di mancata esibizione della documentazione richiamata, non sarà possibile l’accesso ai musei, agli altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre ed il biglietto preacquistato non sarà rimborsato.